Codice della Crisi e accordi di ristrutturazione: il punto del Notariato sul d.lgs. 136/2024
l d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (cosiddetto “correttivo-ter”) ha introdotto importanti modifiche al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), intervenendo anche sulla disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti, previsti dagli artt. 57 e seguenti del Codice.
Lo Studio n. 71-2024/PC del Consiglio Nazionale del Notariato offre un’analisi puntuale delle novità normative, chiarendo l’ambito applicativo, i requisiti, la struttura e la funzione di questo strumento di regolazione negoziale della crisi. Riassumiamo di seguito i punti essenziali.
Cos’è un accordo di ristrutturazione dei debiti?
Si tratta di un accordo stipulato tra l’imprenditore in stato di crisi o insolvenza (anche non commerciale, ma non “minore”) e i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti. L’obiettivo è gestire in via negoziale la crisi, favorendo il risanamento oppure, in alternativa, la liquidazione ordinata dell’attività.
È uno strumento negoziale, distinto dalla liquidazione giudiziale, orientato alla continuità aziendale oppure alla ristrutturazione liquidatoria.
Chi può accedere?
Secondo l’art. 57, comma 1, CCII, possono accedere all’accordo:
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imprenditori (anche agricoli o non commerciali), purché non minori;
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gruppi di imprese con centro degli interessi principali in Italia;
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startup innovative (a seguito della modifica all’art. 37 CCII, che supera il limite previsto dal d.l. 179/2012, art. 31).
Ne restano esclusi:
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i consumatori;
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i debitori non imprenditori;
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le imprese minori (ex art. 2, lett. d, CCII);
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banche, assicurazioni e soggetti soggetti a liquidazione coatta amministrativa.
Cosa deve contenere un accordo
L’accordo deve essere accompagnato da un piano economico-finanziario coerente, aggiornato e dettagliato, che riporti:
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situazione patrimoniale ed economico-finanziaria;
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cause e dimensione della crisi;
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creditori coinvolti e non coinvolti;
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risorse per soddisfare i creditori estranei.
Deve inoltre contenere:
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strategie di intervento, azioni correttive e tempi;
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eventuale apporto di nuova finanza;
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stima dei costi e ricavi attesi;
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rispetto di normative su sicurezza e ambiente.
Il piano va supportato da:
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bilanci e dichiarazioni fiscali degli ultimi 3 anni;
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relazione economico-patrimoniale aggiornata mensilmente;
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elenco dei creditori e delle garanzie;
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certificazione dei debiti fiscali e previdenziali.
Tutto il contenuto deve essere attestato da un professionista indipendente (art. 57, comma 4 CCII), che certifichi la veridicità dei dati, la fattibilità del piano e l’idoneità dell’accordo a garantire il pagamento integrale dei creditori estranei.
La trattativa e la procedura
Il Notariato sottolinea l’importanza della fase delle trattative preliminari, che può essere formalizzata con una domanda prenotativa (art. 44 CCII). In questa fase, l’imprenditore può anche richiedere misure protettive e proporre la transazione con i creditori pubblici.
Il tribunale competente valuta la richiesta, le opposizioni dei creditori e procede all’omologazione con sentenza. Dal momento della pubblicazione nel Registro delle Imprese, l’accordo produce i suoi effetti e blocca le azioni esecutive dei creditori.
Le novità sui crediti fiscali e contributivi
Con il nuovo art. 63 CCII, il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato di tributi e contributi, se attestato come conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale.
Il legislatore ha introdotto il cram down fiscale, che consente l’omologazione forzosa dell’accordo anche in caso di mancato assenso dell’Agenzia delle Entrate o dell’INPS, quando la loro adesione sia determinante per il raggiungimento delle soglie di legge (art. 57 e 60 CCII).
Accordi agevolati ed estesi
Il nuovo correttivo prevede due versioni “speciali”:
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Accordo agevolato (art. 60): richiede solo il 30% dei crediti se il debitore rinuncia a misure protettive e garantisce il pagamento integrale dei creditori estranei.
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Accordo ad efficacia estesa (art. 61): permette di estendere l’accordo anche a creditori dissenzienti della stessa categoria, se ciò è funzionale al risanamento.
Forma, pubblicità ed effetti
La legge non richiede una forma ad substantiam, ma la prassi e le esigenze di certezza spingono verso la forma scritta. La pubblicazione dell’accordo nel Registro delle Imprese è decisiva: da quel momento l’accordo acquista efficacia e produce effetti giuridici (art. 40 CCII).
Il Notariato segnala che, sebbene non sia espressamente richiesta l’autenticazione notarile delle firme, questa può essere utile (e in alcuni casi necessaria) per garantire certezza e opponibilità dell’accordo, specie in presenza di numerosi creditori, anche esteri.
Esecuzione e attuazione dell’accordo
Manca ancora una disciplina organica sulla fase attuativa. Tuttavia, secondo il Notariato, trovano applicazione alcune norme analoghe al concordato (es. in tema di vendite esecutive, prededuzione, esenzione da revocatoria).
Il giudice può autorizzare finanziamenti prededucibili per garantire l’esecuzione del piano. Gli atti compiuti in esecuzione dell’accordo non sono soggetti ad azione revocatoria (art. 166, comma 3, lett. e) CCII).
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