Crisi d’impresa e adeguati assetti: come prevenire, rilevare e intervenire in tempo
Uno dei cardini della riforma introdotta con il Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza (CCII), aggiornato dal terzo correttivo (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136), è la necessità che le imprese adottino assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati. Questo requisito è fondamentale per favorire l’emersione tempestiva della crisi e l’attivazione di strumenti di regolazione prima che si arrivi all’insolvenza.
L’obbligo di assetti adeguati secondo il Codice
L’articolo 2086 del Codice Civile stabilisce che chi esercita un’attività d’impresa – individuale, societaria o collettiva – ha il dovere di impostare assetti coerenti con la natura e le dimensioni dell’impresa. Questi assetti devono:
-
consentire il monitoraggio costante della situazione aziendale;
-
favorire l’individuazione tempestiva di segnali di crisi;
-
permettere l’adozione rapida di misure correttive.
La logica è anticipatoria: si passa da un approccio statico a uno proiettato verso il futuro (forward looking), valutando la sostenibilità dei debiti e la probabilità di continuità aziendale nel medio termine.
I segnali premonitori e il ruolo degli adeguati assetti
Gli assetti adeguati devono essere in grado di intercettare in anticipo squilibri economici, patrimoniali e finanziari. L’articolo 3, comma 3 del CCII prevede che tali assetti consentano di:
-
rilevare disallineamenti patrimoniali o economico-finanziari legati alle caratteristiche dell’impresa;
-
verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive aziendali nei 12 mesi successivi;
-
acquisire dati utili per applicare la lista di controllo e il test di risanabilità previsti dalla normativa.
Secondo l’articolo 3, comma 4 del CCII, alcuni segnali indicativi di una possibile crisi sono:
-
retribuzioni scadute da oltre 30 giorni per più del 50% del monte salari mensile;
-
debiti verso fornitori scaduti da oltre 90 giorni e superiori a quelli non scaduti;
-
scoperti bancari superiori al 5% del totale delle esposizioni;
-
situazioni debitorie previste dall’articolo 25-novies.
Obblighi di segnalazione per sindaci, revisori e creditori pubblici
Il codice rafforza anche i compiti dell’organo di controllo (collegio sindacale) e del revisore legale. Se, nell’esercizio delle loro funzioni, individuano segnali di crisi o assenza di assetti adeguati, devono intervenire tempestivamente. La mancata segnalazione può esporre i professionisti a responsabilità, mentre la comunicazione tempestiva può attenuarle o escluderle.
Inoltre, l’articolo 25-octies impone a sindaci e revisori di inviare una comunicazione scritta all’organo amministrativo quando sussistono i presupposti per la presentazione dell’istanza di composizione negoziata. Il termine massimo per ricevere risposta dagli amministratori è di 30 giorni. In caso di inerzia o di risposta insufficiente, l’organo di controllo deve attivarsi secondo quanto previsto dalla legge.
Parallelamente, i creditori pubblici qualificati (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate) sono obbligati a segnalare all’impresa e all’organo di controllo il superamento di soglie di indebitamento. L’obiettivo è stimolare l’imprenditore ad attivare tempestivamente la procedura di composizione negoziata, prevista dall’art. 17 CCII.
Le responsabilità dell’organo di controllo sull’adeguatezza degli assetti
Secondo le norme di comportamento del collegio sindacale (CNDCEC), l’organo di controllo deve vigilare sull’adeguatezza e sull’effettivo funzionamento degli assetti. Ciò implica:
-
valutare la struttura organizzativa, le procedure operative, il sistema delle deleghe e dei controlli;
-
segnalare tempestivamente eventuali carenze;
-
richiedere azioni correttive immediate e seguirne l’attuazione.
Se le misure correttive sono ritenute insufficienti, oppure in caso di urgenza o gravità, il collegio è tenuto a segnalare la situazione agli organi competenti. La vigilanza costante è un dovere e la sua omissione comporta responsabilità ex art. 2407 c.c.
Composizione negoziata: quando attivarla
L’articolo 2 del CCII individua tre condizioni che possono giustificare l’attivazione della composizione negoziata:
-
crisi: flussi di cassa prospettici non sufficienti a far fronte agli impegni nei 12 mesi;
-
insolvenza: incapacità di onorare i debiti in modo regolare;
-
pre-crisi: squilibri patrimoniali o finanziari che rendono probabile l’insorgere della crisi.
In tutti questi casi, l’adeguatezza degli assetti rappresenta lo strumento attraverso cui l’impresa può effettuare una valutazione concreta della situazione e decidere in modo consapevole se attivare gli strumenti previsti dalla legge.
Obblighi di segnalazione per banche e intermediari finanziari
Anche le banche e gli altri soggetti finanziari (art. 106 TUB) hanno un obbligo di segnalazione. Quando sospendono, riducono o revocano affidamenti a causa del deterioramento della posizione finanziaria del cliente, devono informare anche l’organo di controllo, se esistente. Questa misura mira a evitare che l’impresa peggiori ulteriormente la propria situazione senza che chi vigila ne sia a conoscenza.
Il supporto della piattaforma telematica
Infine, il CCII prevede l’utilizzo di una piattaforma telematica nazionale (art. 13), che fornisce un programma gratuito per:
-
verificare la sostenibilità del debito;
-
effettuare il test di risanamento;
-
redigere un piano utilizzabile nei procedimenti di composizione negoziata.
Questi strumenti sono pensati anche per micro, piccole e medie imprese, e rappresentano un aiuto concreto per chi adotta assetti interni realmente funzionali e basati su dati affidabili.
I professionisti di NexpertCo affiancano le imprese nell’impostazione e nel monitoraggio degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, assicurandone l’adeguatezza rispetto ai requisiti di legge e alle esigenze aziendali.
CONTATTACI