IRES premiale 2025: come funziona la riduzione dell’aliquota per le imprese che investono

IRES premiale 2025: come funziona la riduzione dell’aliquota per le imprese che investono

L’8 agosto 2025 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il Decreto attuativo che definisce modalità, condizioni e criteri per l’accesso alla nuova IRES premiale.
Questa misura, introdotta dall’articolo 1, commi 436-444, della Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207), rappresenta un incentivo fiscale per le imprese che reinvestono una parte significativa dei propri utili in beni strumentali innovativi e in occupazione stabile.

La Relazione illustrativa che accompagna il decreto chiarisce che l’obiettivo è duplice:

  1. Sostenere la crescita e la patrimonializzazione delle imprese italiane riducendo la tendenza alla distribuzione di utili a breve termine;

  2. Stimolare investimenti strategici in tecnologie avanzate, transizione energetica e sostenibilità, con un impatto diretto sull’innovazione e sulla competitività del sistema produttivo.

1. La logica dell’agevolazione

Per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, l’aliquota IRES (articolo 77 del TUIR) è ridotta di 4 punti percentuali per le imprese che rispettano una serie di condizioni cumulative legate a patrimonializzazione, investimenti e occupazione.
Questa riduzione si applica esclusivamente al reddito che soddisfa i requisiti previsti e non riguarda gli utili distribuiti o destinati a finalità estranee all’attività aziendale.

La misura si inserisce nel quadro della riforma fiscale (Legge n. 111/2023), che ha indicato la necessità di premiare comportamenti virtuosi delle imprese, favorendo il reinvestimento degli utili in attività produttive e innovative.

2. Requisiti per accedere alla riduzione IRES

Secondo il Decreto MEF e la Relazione illustrativa, i requisiti si articolano in quattro aree principali.

A. Accantonamento degli utili

  • Almeno l’80% dell’utile del 2024 deve essere accantonato a riserva.

  • Tale quota deve rimanere indisponibile per la distribuzione fino alla fine del secondo esercizio successivo (cioè fino a dopo l’approvazione del bilancio 2026).

B. Realizzazione di investimenti rilevanti

Gli investimenti devono:

  • Avere un valore almeno pari al maggiore tra:

    • 30% dell’utile accantonato;

    • 24% dell’utile 2023;

    • 20.000 euro.

  • Essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo agevolato.

  • Riguardare beni strumentali nuovi previsti:

    • negli Allegati A e B della Legge 232/2016 (beni “Industria 4.0” e software connessi);

    • nel Piano Transizione 5.0 (art. 38 DL 19/2024), che richiede una riduzione minima dei consumi energetici del 3% (intera struttura produttiva) o del 5% (processi interessati).

La Relazione illustrativa sottolinea che la scelta di legare la misura a beni “qualificati” e alla transizione energetica risponde a una strategia di medio-lungo termine per rafforzare le filiere e migliorare l’efficienza produttiva.

C. Requisiti occupazionali

  • Incrementare il numero di lavoratori a tempo indeterminato di almeno l’1% rispetto alla media del 2024, con un minimo di 1 nuova assunzione.

  • Mantenere almeno il livello medio occupazionale registrato nel triennio precedente.

  • Non aver fatto ricorso, nel 2024 o nel periodo agevolato, a strumenti di integrazione salariale o ammortizzatori sociali, salvo eccezioni tassativamente previste dal D.Lgs. 148/2015.

Secondo la Relazione illustrativa, questo vincolo serve a garantire che la crescita aziendale sia accompagnata da un reale beneficio occupazionale e non da un uso improprio di strumenti di sostegno al reddito.

D. Divieto di distribuzione anticipata

Gli utili accantonati non devono essere distribuiti o destinati a finalità estranee all’attività d’impresa nei due esercizi successivi all’accantonamento.

3. Soggetti ammessi ed esclusioni

Possono accedere:

  • Società di capitali ed enti commerciali residenti;

  • Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti;

  • Enti non commerciali, ma solo sul reddito derivante da attività d’impresa.

Sono invece esclusi:

  • Soggetti in regime forfetario o di contabilità semplificata nel 2024;

  • Imprese in liquidazione o in procedure concorsuali liquidatorie.

4. Cause di decadenza

Il beneficio viene revocato se:

  • Gli utili accantonati vengono distribuiti entro due esercizi;

  • I beni agevolati sono ceduti, destinati a usi estranei o delocalizzati all’estero entro 5 anni;

  • Non vengono mantenuti i requisiti occupazionali.

In caso di decadenza, l’impresa è tenuta a restituire l’imposta non versata, maggiorata di interessi.

5. Compatibilità con altri incentivi

La riduzione IRES è cumulabile con altre agevolazioni, ma il totale dei benefici non può superare il costo effettivamente sostenuto per l’investimento.

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