Polizze catastrofali: cosa cambia con la legge di conversione.

Polizze catastrofali: cosa cambia con la legge di conversione.

Il Decreto 30 gennaio 2025, n. 18, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio 2025, introduce l’obbligo per tutte le imprese con sede legale in Italia (o con stabile organizzazione nel Paese) di stipulare un’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali.
Il provvedimento attua l’art. 1, commi 101-111, della Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) e definisce le modalità operative delle coperture assicurative e della riassicurazione pubblica.

Il Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2025 ha successivamente stabilito scadenze differenziate in base alla dimensione aziendale.

1. Obbligo assicurativo: chi è coinvolto?

L’obbligo riguarda tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, comprese quelle estere con stabile organizzazione in Italia.
Escluse le imprese agricole, per le quali continuano a valere regole specifiche già in vigore.

Le nuove scadenze per la stipula della copertura assicurativa sono:

  • Grandi imprese: entro il 1° aprile 2025 (con sospensione delle sanzioni per i successivi 90 giorni)

  • Medie imprese: entro il 1° ottobre 2025

  • Piccole e micro imprese: entro il 1° gennaio 2026

2. Rischi coperti e beni assicurati

Le polizze dovranno coprire i danni diretti causati da:

  • Sismi

  • Alluvioni, inondazioni, esondazioni

  • Frane

I beni da assicurare includono:

  • Terreni

  • Fabbricati (incluse parti impiantistiche e strutturali)

  • Macchinari e impianti produttivi

  • Attrezzature industriali e commerciali

Esclusioni: beni abusivi, non autorizzati, o danni da terrorismo, guerra, sabotaggio, radiazioni.

3. Premi assicurativi e criteri di calcolo

I premi saranno proporzionati al rischio, considerando:

  • Zona geografica e livello di rischio

  • Vulnerabilità dei beni

  • Misure di prevenzione adottate

Le compagnie potranno usare modelli predittivi basati su dati scientifici per aggiornare i premi periodicamente.

4. Massimali, franchigie e scoperti

Le condizioni variano in base al valore assicurato:

  • Fino a 30 milioni €: scoperto massimo 15%

  • Tra 1 e 30 milioni €: indennizzo minimo 70% della somma assicurata

  • Oltre 30 milioni € o grandi imprese: condizioni libere tra le parti

Per i terreni, il valore assicurabile è legato alla superficie.

5. Riassicurazione pubblica: ruolo di SACE S.p.A.

SACE potrà riassicurare fino al 50% degli indennizzi dovuti dalle compagnie, con un tetto massimo di 5 miliardi €/anno.
Le imprese assicurative possono aderire a una convenzione con SACE per trasferire parte del rischio.

6. Obblighi per le compagnie assicurative

Le assicurazioni dovranno:

  • Pubblicare online le condizioni di polizza

  • Adeguare i contratti esistenti alla prima scadenza utile

  • Aggiornare periodicamente premi e condizioni

  • Comunicare all’IVASS il raggiungimento dei limiti di esposizione, sospendendo nuove emissioni

7. Regime transitorio

  • Le compagnie devono adeguarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto

  • Le imprese già coperte adegueranno le polizze alla prima scadenza utile

  • In caso di eventi calamitosi prima dell’entrata in vigore, le compagnie hanno 30 giorni per aggiornare le offerte.

Con due nuove FAQ pubblicate il 14 aprile 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha chiarito i seguenti aspetti:

1. Nessuna sanzione automatica, ma possibili esclusioni dai contributi pubblici

Il mancato rispetto dell’obbligo assicurativo non comporta sanzioni pecuniarie dirette, ma può influire sull’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche. Tuttavia, questa regola non è autoapplicativa: ogni Amministrazione dovrà stabilire se e come considerare l’inadempimento nell’ambito delle proprie misure di sostegno.

Il MIMIT ha anticipato che, per le proprie agevolazioni, le imprese non in regola potranno essere escluse, ma solo dopo l’adeguamento normativo dei singoli bandi o strumenti agevolativi.

2. Applicazione solo per domande future

Il Ministero ha inoltre precisato che questa disciplina non ha effetto retroattivo: eventuali penalizzazioni si applicheranno solo alle domande presentate dopo l’entrata in vigore delle modifiche ai singoli regolamenti attuativi. I contributi già concessi o richiesti prima di quella data non saranno toccati.

Cosa cambia con la legge di conversione (L. 78/2025)

La legge di conversione chiarisce, differenzia e in parte agevola l’obbligo assicurativo introdotto nel 2024. È fondamentale per le imprese verificare dimensione, beni assicurabili e tempistiche, anche per non perdere accesso a contributi pubblici.

1. Scadenze differenziate per dimensione d’impresa

Le date restano invariate, ma cambia il criterio di classificazione:

  • Grandi imprese ? definizione secondo la Direttiva UE 2023/2775

  • Medie, piccole e micro imprese ? ora definite secondo la Raccomandazione CE 2003/361/CE (non più la direttiva UE)

Termini per adeguarsi:

  • Grandi imprese: 31 marzo 2025

  • Medie imprese: 1° ottobre 2025

  • Piccole e micro imprese: 31 dicembre 2025

  • Imprese pesca e acquacoltura: 31 dicembre 2025

Nota: per le grandi imprese, fino al 30 giugno 2025 il mancato adempimento non pregiudica l’accesso a contributi pubblici.

2. Valore da assicurare: criterio aggiornato

Il valore da assicurare sarà:

  • Per gli immobili: valore di ricostruzione a nuovo

  • Per i beni mobili: costo di rimpiazzo

  • Per i terreni: costo di ripristino

3. Immobili in sanatoria: copertura ammessa

Sono assicurabili anche immobili:

  • Con valido titolo edilizio oggetto di sanatoria

  • In fase di regolarizzazione o condono

Gli immobili irregolari non in sanatoria restano esclusi sia dalla copertura assicurativa che dall’accesso a contributi o finanziamenti pubblici.

4. Beni di terzi usati in azienda: nuove regole

Se l’imprenditore assicura beni di proprietà altrui:

  • Il proprietario riceve l’indennizzo (se informato della polizza)

  • L’indennizzo va usato per ripristinare i beni

  • Se non rispettato, l’impresa ha diritto a una compensazione per lucro cessante fino al 40%

5. Grandi gruppi aziendali: agevolazione sullo scoperto

Esclusione dallo scoperto/franchigia fino al 15% per grandi imprese che:

  • Fanno parte di gruppi con fatturato > 150 mln € e almeno 500 dipendenti

  • Stipulano una polizza assicurativa unica e coordinata per tutto il gruppo

CONTATTACI